Frequently Asked Questions (FAQ)

aggiornamento pagina al 05/05/2022

Carissimi Soci,

Di seguito riportiamo alcune domande frequenti che potrebbero rispond­ere ai dubbi di molti colleghi in vista di questo importantissimo cambiamento per la nostra professione.

Consigliamo, ad ulteriore chiarezza e per contrastare la diffusione di notizie fuorvianti, leggere l'ultima NEWS ANEP dal titolo "ANEP-Educatori Professionali: Chiarezza prima di tutto"

FAQ – ALBO EDUCATORE PROFESSIONALE

FAQ – ELENCO SPECIALE AD ESAURI­MENTO

1.Quale è la legge che ha definito l’obbligo di iscrizione all’ albo per gli educatori professionali?
RISPOSTA La legge 3/2018 ha istituito l'obbligatorietà di iscrizione all'albo: “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo” (Capo II, art. 5, comma 2).

1.Quale è la legge che ha istituito gli elenchi speciali per gli educatori professionali?
RISPOSTA La legge 145/2018 al comma 537 dell'art.1 ha stabilito che coloro che hanno esercitato la professione di EP per almeno tre anni nel periodo 1-1-2009/31-12-2018, con un titolo utile per le statuizioni nazionali o regionali ma non abilitante per l'iscrizione all'albo, possono continuare ad esercitare l'attività purchè si iscrivano agli elenchi speciali.

2. A chi è rivolta tale normativa?
RISPOSTA A tutti coloro che esercitano la professione di educatore professionale con funzioni, compiti e competenze definiti e protetti dal DM 520/98 indipendentemente dal settore o servizio, o campo applicativo ove gli stessi operano, indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale) o dalla sede in cui l’esercizio dell’attività avviene (struttura o ente pubblico o privato anche ove non accreditato.

2. Il comma 537 della L.145/2018 è rivolto ai soli educatori professionali del 520?
RISPOSTA NO è rivolta in generale alle professioni sanitarie per le quali la legge 3/2018 ha stabilito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo. Quella dell'EP è una delle 19 professioni sanitarie ed è la professione che più di tutte ha subìto una stratificazione normativa nazionale e regionale che ha portato moltissimi professionisti ad esercitare pur in mancanza di un titolo formalmente abilitante.

3. Entro quando devo iscrivermi all’albo?
RISPOSTA A decorrere dal 1° luglio 2018, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari, ai sensi della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018, tutti i Professionisti Sanitari afferenti all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione sono tenuti a presentare quanto prima la domanda di iscrizione all'ordine. Per i primi 18 dall'entrata in vigore del DM 13 marzo 2019, le iscrizioni (come previsto dall'art. 5 comma 2) sono state valutate dai RAMR (Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative). Ora il loro mandato è scaduto e tale funzione sarà svolta delle Commissioni d'Albo.

3. Entro quando devo iscrivermi all’elenco speciale?
RISPOSTA La Legge 145/2018 ha stabilito che ci si doveva iscrivere entro e non oltre il 31/12/2019. Il Decreto Legge 162/2019 art.5 comma 5 ha Prorogato le iscrizioni agli elenchi speciali sino al 30/06/2020.

Ad oggi, 05/05/2022, non ci sono notizie di altre proroghe.

4. Dove devo andare per iscrivermi all'albo?

RISPOSTA: La procedura di iscrizione è dematerializzata : vai a questo link https://iscrizioni.alboweb.net/index.php , registrati alla piattaforma , procedi con la preiscrizione e poi con l'iscrizioni seguendo tutte le indicazioni che troverai nella tua area riservata.

4. Ho il titolo di Scienze dell'Educazione, sono obbligato ad iscrivermi all'elenco speciale?
RISPOSTA Se svolgi le funzioni descritte dal DM 520/98 e operi negli ambiti in questo descritto senz'altro si.

4.1 - Ho un titolo diverso da SDE (psicologia, ass. soc, titolo rilascato a seguito di corso regionale specifico non rientrato nell'equipollenza, ecc), posso iscrivermi agli elenchi speciali?

RISPOSTA Se il titolo era previsto in statuizioni nazionali o regionali (es. regolamenti accreditamenti) SI

5. Dopo quanto riceverò conferma di avvenuta iscrizione all’albo?
RISPOSTA Le domande presentate all'Ordine di riferimento sono valutate, in via preliminare, dalla Commissione d'Albo (precedentemente il RAMR) che potrà richiedere eventuali integrazioni, se necessarie. Successivamente alla valutazione della domanda, predisporrà un parere di conformità/non conformità e la richiesta d’iscrizione passerà al Consiglio Direttivo dell’Ordine. Da questo momento sono previsti altri tre mesi per esprimersi in merito e confermare l’istruttoria.
Dal momento in cui il professionista avvia la preiscrizione è iscritto con riserva ma potrà esercitare perché in regola.

5. La legge 205/2017 modificata con il comma 517 della legge 154/2017 prevede che l'EP Socio Pedagogico operi in più ambiti compreso quello sociale, socio-sanitario e della salute. Si può operare pertanto al di fuori dell'iscrizione all'elenco speciale limitatamente alla funzione educative?
RISPOSTA La funzione educativa dell'educatore professionale socio pedagogico di cui alla Legge 205/2017SMI, può essere solo riferibile agli apprendimenti formali, informali e non formali ma non ai progetti di autonomia possibile rivolti ai soggetti in difficoltà perchè questa è competenza tipica ed esclusiva dell'EP di cui al DM 520/98.
Leggi anche nota del Ministero della Salute
Non si può pertanto operare in alcun ambito al di fuori dell'albo o degli elenchi speciali se si svolgono le funzioni tipiche (educative e riabilitative rivolte all'inserimento/reinserimento sociale dei soggetti in difficoltà) descritte dal DM520/98.

6. Cosa succede se non effettua l'iscrizione?
RISPOSTA L’operatore che esercita la professione di Educatore Professionale ai sensi del DM 520/98 che non risulta iscritto al relativo albo può essere perseguibile penalmente per esercizio abusivo della professione.

6. Ho sbagliato ad inviare la domanda per l’iscrizione all’Albo Professionale. Come posso fare per ricompilarla ed inviarla agli Elenchi Elenchi Speciali ?

RISPOSTA Le iscrizioni agli Elenchi Speciali (DM 09/08/2019) sono state perentoriamente chiuse al 30/06/2020. Ma se la domanda di iscrizione all'Albo è stata presentata entro la mezzanotte di tale data, il professionista può inviare, anche tramite email ordinaria, all’attenzione del Presidente dell’Ordine Provinciale dei TSRM e PSTRP, una richiesta di migrazione della domanda dall'Albo agli Elenchi Speciali ai sensi delle Circolari della Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP n.106 del 03/07/2020 e n.106/BIS del 31/07/2020, che hanno per oggetto: "Iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019 – gestione domande post chiusura portale" ove viene specificato che la migrazione delle domande è possibile solo "....Nel caso di professionisti che hanno fatto domanda di iscrizione all’albo entro le ore 24:00 del 30 giugno 2020, i cui titoli, quando saranno esaminati, saranno ritenuti non idonei per l’albo, ma idonei per l’elenco speciale a esaurimento...".

 

7. Se decido di non iscrivermi all’albo cosa rischio?
RISPOSTA Per l'educatore professionale che esercita con le funzione descritte dal DM 520/98 ma che non risulta iscritto all’albo può essere attivata la procedura di denuncia per esercizio abusivo di professione sanitaria.

7. Sono iscritto all'Elenco Speciale, devo adempiere all'obbligo degli ECM ?

Innanzi tutto, la normativa vigente obbliga la formaizione ECM ai Professionisti Sanitari che esercitano la professione, tra cui anche gli Educatori Professionali in possesso di Laurea Triennale SNT2 o titolo Equipollente ai sensi del Dm 27/07/2000 e smi o titolo dichiarato Equivalente.

Novità per gli iscritti agli elenchi speciali:

Con Circolare n.31/2022 - Prot. n. 574/2022, la Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP ha comunicato le deliberazioni in materia di Educazione continua in medicina approvate dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) nel corso della riunione del 24 marzo 2022 e pubblicate sul sito AgeNaS in data 21 aprile 2022.
Si riporta testualmente:
"Riguardo la “sottoposizione all’obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023". E' precisato che, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025."
 

8. Se sono un Educatore Professionale che lavoro in un Comune o per cooperativa sociali ho l’obbligo di iscrivermi all’albo?
RISPOSTA SI! Essendo l‘Educatore Professionale come definito dal DM 520/98 professionista sociale e sanitario che opera, con le funzioni di propria competenza, in "strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale" (art. 1 comma 4 DM520/98) per esercitare la professione è obbligatorio l’iscrizione all’albo professionale mediante titolo abilitante. Si ricorda che l’esercizio di una PROFESSIONE in assenza dell’iscrizione al relativo albo nazionale si configura come abuso della professione.

 

9. Se mi iscrivo all’albo a metà anno solare, (es luglio) fino a quando dura la mia iscrizione?
RISPOSTA La tassa di iscrizione ha validità annuale

 

10. Sono residente a Milano ma lavoro a Genova, a quale ordine provinciale devo presentare l’istanza di iscrizione all’albo?
RISPOSTA Il professionista ha l’obbligo di iscriversi alla sede provinciale dove esercita la professione. Sul territorio Italiano esistono già 61 ordini provinciali consultabili a questo elenco. In caso di libera professione, varrà la sede dove il professionista esercita prevalentemente l'attività.

 

11. Sono un operatore che non esercita la professione (ad esempio un neo laureato, un disoccupato) a quale ordine provinciale posso iscrivermi?
RISPOSTA L’operatore che non esercita la professione può iscriversi all’ordine provinciale di riferimento alla propria residenza anagrafica.

 

12. Sono iscritto ad ANEP devo iscrivermi all’ordine o l’Associazione comunica i miei dati direttamente?
RISPOSTA il professionista ha l’obbligo di presentare domanda di iscrizione all’ordine, individualmente.

 

13. Non svolgo l’attività di Educatore Professionale, pertanto non ho intenzione di iscrivermi all’albo. Posso partecipare ad un bando di concorso pubblico?
RISPOSTA Per fare una domanda di concorso pubblico per Educatore Professionale con funzioni descritte dal DM 520/98 è obbligatorio essere iscritti all’albo.

 

14. Con l’iscrizione all’albo, cambia qualcosa per la cassa previdenziale?
RISPOSTA L’Ordine si è istituito da pochissimo, al momento non cambia nulla. I contributi vanno sempre versati alla gestione separata INPS, in base alla propria collocazione lavorativa.

 

15. Con l’iscrizione all’albo, cambia qualcosa per l’assicurazione professionale?
RISPOSTA No, non cambia nulla perchè l'obbligo di avere l’assicurazione spetta al professionista (come da legge gelli 24/2017) . Gli Ordini professionali possono proporre un'assicurazione specifica e il professionista iscritto, dopo sua valutazione, può decidere di aredire a quella o altra. L'importante è che l'assicurazione abbia le coperture previste dalla Legge.

 

16. I corsi intensivi di 60 CFU che stanno proponendo dalle università di scienze dell'educazione è utile ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di EP definita dal DM 520 1998?
RISPOSTA NO, i corsi intensivi che stanno proponendo le varie università di SDE sono finalizzati a rilasciare la qualifica di EP socio pedagogico così come definito dalla legge 205/2017, qualifica che non abilita all'esercizio della professione di educatore professionale così come normata dal DM 520/98 e non da la possibilità di iscrizione all'albo professionale .
Si puntualizza inoltre che la legge 205/2017 integrata con il comma 517 della L.145/2018, pur estendendo l'intervento dell'EP socio pedagogico in ambito socio sanitario e della salute, non prevede che esso svolga funzioni già riservate o tipiche dell'EP di cui al 520/98 (confronta comma 594 art. 1 L. 205 e art. 1 legge 4/2013 ).

 

17. Ma quali sono i costi esatti derivanti dall'iscrizione all'albo?
RISPOSTA I costi da sostenere sono quelli relativi ai:
costi di segreteria di 35,00 € (non dovuti nel 2018 per gli iscritti ANEP).
la tassa governativa di 168,00 € da sostenere solo la prima volta che ci si iscrive.
La tassa di iscrizione annua all'Ordine provinciale/interprovinciale, in virtù della loro natura giuridica, possono applicare quote differenti a seconda del territorio di riferimento. Il range potrebbe essere tra le 65,00 e le 150,00 €. La temporalità dell'iscrizione è da considerare dal 1 gennaio al 31 dicembre, anno solare.
La marca da bollo di 16,00 € che serve per certificare il titolo, quindi solo la prima volta.

 

18. Ho acquisito l'Attestato di Educatore Professionale frequentando un corso triennale regionale, terminato nel 2001 e svolto l'esame abilitante nel 2003. Sono obbligata all'iscrizione all'Albo degli Educatori Professionali?

RISPOSTA SI. Il titolo di studio da lei posseduto ha avuto inclusione in equipollenza con la legge di bilancio 145/2018, art. 1 comma 539 al titolo abilitante all'esercizio professionale, per il quale è previsto obbligo di iscrizione all'Ordine. Inoltre ai sensi della Legge 160/2019 art.1 comma 465 è stata estesa l'equipollenza ai titoli conseguiti a seguito di frequenza di Corso regionale triennale sino al 31/12/2012.

 

 

 

 

 


 


Tutto chiaro? Per eventuali informazione, contattare il servizio info@anep.it

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