Commentario: Tra LEGGE LORENZIN ed commi IORI sulla legge di Bilancio. A quando una soluzione organica al doppio binario formativo universitario?

Pubblicato il 21-02-2018 da Comunicazione ANEP - ( 28774 letture )

 

Il periodo che intercorre la fine del 2017 e l’inizio del 2018 è caratterizzato da novità legislative importanti per la professione di educatore professionale (EP)

 

  • Da un lato la legge 3/2018, meglio nota come Legge Lorenzin, prevede la creazione dell'albo degli educatori professionali di cui al DM 520/98 come operatori sociali e sanitari abilitati all'esercizio della professione;
  • Dall'altro i commi all’art. 1 della Legge di bilancio (L.205 del 2017) confermano la figura dell'educatore professionale del DM 520/98, ma identificano al contempo le figure dell'educatore socio pedagogico e del pedagogista le quali operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico nei processi di apprendimento previsti dal Decreto Legislativo 13/2013.

Intanto chiariamo e tranquillizziamo tutti coloro che continuano a sostenere a torto che la legge Iori-Binetti sia stata approvata: esistono, come già detto, dei commi all’interno della Legge di bilancio che differenziano la figura di Educatore professionale ma il contenuto di detti commi è molto differente dalla proposta Iori Binetti 2443 (confronta i testi) che si è arenata in Senato e che prevedeva per gli educatori socio pedagogici e per i pedagogisti ambiti lavorativi sovrapponibili a quelli già di competenza dell'educatore professionale del 520/98 senza pertanto una distinzione precisa di ruoli e funzioni.

 

L’approvazione della Legge di Bilancio non modifica l’impiego degli educatori professionali che viene confermato anche dalla L. 3/2018 che ha previsto per l’EP sia l’ambito riabilitativo che quello socio sanitario.

Rimane ancora aperta la questione dei titoli abilitanti all'esercizio della professione:

  • da una parte il comma 599 dell’art. 1 legge 205 /2017 recita che coloro che hanno operato per almeno 12 mesi come educatori possono continuare ad esercitare l'attività,
  • dall’altra dobbiamo ricordare che per esercitare come EP ex 520/98 è necessario avere un titolo abilitante, equipollente o equivalente in base in base all’art. 4 della L.42/99.

Altro aspetto da considerare è l’impossibilità di estensione delle norme riferite all'educatore socio - pedagogico anche all'ambito dell'E.P. socio sanitario: nella L.205/2017 non vi è alcun riferimento alle modalità di regolarizzare le competenze di chi per anni ha effettuato attività meramente socio-sanitarie, se ne deduce pertanto che bisognerà fare riferimento alle norme già esistenti che regolano il riconoscimento dei titoli pregressi ovvero al DPCM 26 luglio 2011 e la L.42/99.

Il DPCM 26 luglio 2011, recependo l’accordo in Conferenza Stato-regioni del 10 febbraio 2011 e in riferimento alla L. 42/99 ha stabilito che:

  • Per Equipollenza si intende il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione riconosciuti anche in ambito accademico perché validi come Diploma di Laurea di primo livello.
  • Per Equivalenza si intende il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione effettuato ai soli fini dell’esercizio professionale.

 

Prima di valutare le norme introdotte è necessario ribadire che la figura di educatore professionale è stata riconosciuta attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 – regolamento emanato in attuazione dell’art. 6, co. 3, del d.lgs. 502/1992 – che lo ha individuato come “operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà”.

Il titolo di educatore professionale poteva essere acquisito in relazione alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie – avvenuta prima con Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 (ex DM 509/1999) e, successivamente, con DI 19 febbraio 2009 (ex DM 270/2004) – in cui il profilo di Educatore professionale è stato inserito nella formazione delle professioni dell’area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2, già classe 2).

Nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona, approvando il programma di lavoro sul follow-up degli obiettivi di Lisbona, ha individuato come obiettivo quello di “rendere l’istruzione e la formazione in Europa un punto di riferimento a livello mondiale per il 2010” e successivamente il Consiglio dell’Unione Europea (Istruzione, Gioventù e Cultura) ha approfondito le questioni riguardanti l’Istruzione e Formazione Professionale (VET) e, nel 2002 a Copenaghen, ha emanato una Dichiarazione volta a promuovere una maggiore cooperazione in materia di istruzione e Formazione Professionale dove è stato definito che l’apprendimento non avviene solo nelle attività formative intenzionali e riconosciute (formazione formale), ma anche per mezzo di attività formative svolte al di fuori del contesto educativo tradizionale, per esempio sul lavoro (formazione non formale) e si realizza anche nella esperienza di vita quotidiana (formazione informale).

Le modalità di apprendimento sono state recepite dalla Legge Fornero 92/2012 e conseguentemente la stessa norma, introdotta in ragione della situazione lavorativa esistente nel contesto educativo e della sussistenza di operatori privi delle connotazioni formative previste per l'inserimento nel contesto socio-educativo, ha ritenuto di valutare la formazione " non formale " e " informale" da equiparare al titolo acquisito in l'Italia. L'accordo specificato ai sensi dell'art 4 comma 1 del dlgs 28 agosto 1997 n. 281 ha introdotto in sistema di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per apprendimento permanente di cui alle raccomandazioni del Parlamento e Consiglio Europeo del 23 aprile 2008. In esso l'educatore professionale è indicato come professione la cui abilitazione è rilasciata dal Ministero della Salute intendendo per educatore professionale quello disposto dal DM 520/1998 che individuava espressamente la formazione e le caratteristiche della figura professionale.

 

Di seguito indichiamo comma per comma il commento tecnico giuridico all’articolato della LEGGE di Bilancio 205/2017:

 

 

COMMA 594 art. 1 L. 205/2017:

introduce i professionisti che operano nel contesto socio-pedagogico precisando in quali ambiti interviene la figura dell'educatore socio – pedagogico e del pedagogista ovvero nell'ambito propriamente educativo, formativo e pedagogico da svolgere in determinati contesti e solo per gli aspetti socio educativi .

Si legge infatti: “L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio - pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Da ciò si deduce specificatamente che le competenze dell’educatore professionale socio-pedagogico possono riferirsi esclusivamente al contesto sociale ed educativo e non può svolgere attività in ambiti professionali che implichino competenze nei servizi integrati o ad alta integrazione sociosanitaria e nel contesto di servizi educativi e riabilitativi in ambito socio-sanitario rivolti a persone in difficoltà: minori, persone con problemi di dipendenza, adulti in condizioni di fragilità, persone detenute o sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, persone con problemi di salute mentale, persone con disabilità, anziani fragili, ecc.

A tal proposito il legislatore ha precisato e rimarcato una differenziazione tra l'educatore socio educativo e quello socio-sanitario in quanto l'educatore professionale socio – pedagogico nonché il pedagogista, ai sensi dell'art 1 comma 1 della L 4/2013 (La legge 4/2013, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.) sono professioni non organizzate in ordini e collegi come indicato al comma 2 in cui si legge: ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Pertanto le nuove figure dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista sono definite professioni non organizzate in ordini e collegi, diversamente dall'educatore professionale del DM 520/98 che, a seguito dell'approvazione della Legge 3/2018 come indicato all'art 4 e 5 comma 5, si inserisce in due aree : quella riabilitativa, conseguentemente come professione sanitaria dell’Area della Riabilitazione ove si riunisce in uno specifico ordine con un albo apposito, e quella socio-sanitaria fermo restando il già citato albo.

 

 

COMMA 595 art. 1 L. 205/2017:

si affronta il presupposto della formazione alla base del titolo di educatore socio pedagogico di pedagogista con ciò rilevando che:

La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.

La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e' un professionista di livello apicale.

Il comma precisa quindi esclusivamente quali sono i diplomi di laurea e di laurea magistrale che consentono l'acquisizione rispettivamente della qualifica di educatore socio-pedagogico e di pedagogista con espressa indicazione dei livelli di inquadramento 6 e 7 secondo Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, con specificazione del fatto che il pedagogista acquisisce un ruolo apicale alla luce del conseguimento della laurea magistrale. E’ bene ricordare in questo contesto che, per normativa inerente la materia universitaria, il requisito di accesso alle lauree magistrali sopra citate (50,57,85,93) non è esclusivamente il possesso della Laurea in L.19.

 

Al comma 596 art 1 L 205/2017 si precisa invece:

La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e' attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanita' 8 ottobre 1998, n. 520.

In considerazione di quanto sopra indicato l'educatore socio-sanitario attiene sempre alla classe di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione in applicazione del D.M 520/1998.

Tale precisazione delimita e conferma espressamente il profilo dell'educatore nell'ambito socio sanitario mantenendo le prerogative già assunte precedentemente compresa la sua formazione prevista dal comma 1 dell’art. 3 ovvero che la formazione avviene attraverso Medicina in collegamento con Psicologia, Sociologia e Scienze dell'educazione.

L’indicazione data dal comma risulta generica e non specifica gli ambiti di competenze quali quelli socio pedagogici e quelli socio sanitari, non propone efficacemente le competenze di ciascuno dei due profili se non partendo dal presupposto per cui l'attività preposta all'educatore socio-pedagogico è limitata al contesto educativo della scuola, assistenziale, in base a quanto previsto dal comma 593 “ limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale” mentre l’attività preposta all’educatore socio-sanitario rimane quella indicata dal DM 520/98 ovvero che egli svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale (confronta art. 1 comma 4).

 

 

COMMA 597 art. 1 L. 205/2017:

si legge tutto quanto riguarda i soggetti che sino ad oggi hanno operato nel settore educativo senza avere un'adeguata formazione (“ cd formale”).

In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Va precisato preliminarmente che l'indicazione del comma 593 sembra errata facendo riferimento alla valorizzazione della professionalità dei docenti dell’istituzioni scolastiche statali, e all'utilizzo delle risorse di cui al comma 592 pertanto il riferimento dovrebbe essere al successivo comma 594.

Il legislatore ha concesso a tutti i dipendenti pubblici e privati di poter ottenere il titolo di educatore socio pedagogico pur non possedendo la formazione formale prevista dal comma 595 ma effettuando un corso formativo di 60 CFU, in possesso di uno dei seguenti requisiti: essere dipendenti pubblici e essere stati assunti come educatori, svolgere l'attività di educatore da almeno tre anni seppure non continuativi, o, infine, possedere un diploma di scuola o istituto magistrale rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tale norma ovviamente consente di regolarizzare tutti coloro che sono stati assunti in forza di normative difformi antecedenti ma solo a condizione che chi possiede anche solo uno dei requisiti indicati, frequenti e superi un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti universitari delle discipline di cui al comma 593 (4?) precisando che tale corso deve essere “ organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza” eliminando peraltro tutti i corsi regionali e/o privati fuori dalla competenza universitaria.

 

 

COMMA 598 art. 1 L. 205/2017:

si legge che, senza sostenere alcun integrazione formativa, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

Dunque i lavoratori impiegati nell'ambito educativo, che hanno 50 anni e almeno 10 anni di servizio o che hanno meno di 50 anni ma 20 anni di servizio, hanno diritto alla qualifica di educatore socio-pedagogico.

Tale norma consente l'attribuzione della qualifica di educatore socio-pedagogico a coloro che svolgono tale attività in modo continuativo da molti anni e che, per età e attività lavorativa prolungata e/o per l'attività prolungata di 20 anni, hanno conseguito una formazione “non formale” ed “informale” introdotta dalla L 92/2012 che sostituisce la cd formazione formale.

Il comma costituisce forma di sanatoria, del personale che opera nel settore educativo, dedicando tale possibilità a coloro che non possiedono la formazione prevista dal legislatore per il conseguimento del titolo ma solo l'esperienza lavorativa.

Anche in tale caso gli operatori possono acquisire la qualifica di educatore socio-pedagogico escludendo espressamente l'acquisizione del titolo di educatore socio-sanitario.

Ciò comporta una rilevante diversificazione dei due profili perché:

  • il profilo socio-sanitario può essere acquisito solo attraverso la formazione universitaria specifica o l’applicazione dell’equipollenza e equivalenza previste dalla L.42/99;
  • quello socio-pedagogico può essere acquisito dalla formazione lavorativa, personale e sociale (requisiti dell'età e del periodo lavorativo effettuato).

Con tali disposizioni gli educatori assunti in assenza di normative specifiche sul ruolo di educatore professionale socio-pedagogico e non avendo la formazione richiesta e prevista dalla normativa, possono comunque ottenere il riconoscimento della qualifica in presenza dei requisiti formativi non formali ed informali.

 

 

COMMA 599 art. 1 L. 205/2017 :

indica genericamente che tutti gli altri operatori che hanno un rapporto di lavoro da 12 mesi anche non continuativi possono essere garantiti nello svolgimento del lavoro e quindi possono continuare a rivestire funzioni educative pur non possedendo i requisiti previsti dai commi precedenti per ottenere la qualifica di educatore socio-pedagogico.

si legge infatti : I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne' per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

 

Il comma 599 precisa quindi che coloro che hanno svolto, per 12 mesi anche non continuativi prima dell'entrata in vigore della legge, l'attività di educatore pur non potendo acquisire ed utilizzare il titolo di educatore socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, possono continuare la propria attività e non possono essere sottoposti a modifica del rapporto di lavoro in senso sfavorevole né tantomeno a licenziamento.

Tale norma risulta essere contraddittoria perché consente ad operatori che hanno svolto 12 mesi anche frazionati, di non ottenere la qualifica di educatori socio-pedagogici ma di continuare a lavorare e di non poter neppure essere qualificati diversamente.

Ciò comporta che vi sia un legittimo conflitto tra i soggetti qualificati e/o qualificabili e quelli che - a prescindere dall'acquisizione del titolo- non abbiano neppure le caratteristiche della formazione prevista dalla L 92/2012 ed in tale caso vi è ovviamente una valutazione da effettuare sulla possibilità di contestare la legittimità dell'art 599 in ragione del contrasto con le norme europee sulla formazione nonché ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Appare evidente che vi sia una palese illegittimo atteggiamento nei confronti dei diversi soggetti operanti la cui diversità è solo nella possibilità di acquisire o meno il titolo.

 

 

COMMI 600 e 601 art. 1 L. 205/2017 :

Ai commi 600 e 601 si rileva che la qualifica di educatore socio-pedagogico e socio-sanitario e di pedagogista per coloro che sono dipendenti pubblici non può comportare un diverso inquadramento contrattuale e retributivo rispetto a quello che è stato assegnato.

Ciò risulta in ragione della normativa di cui al Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii che precisa che l'assunzione dei pubblici dipendenti è effettuata per concorso con definizione delle mansioni e/o qualifica e/o inquadramento. Il profilo di educatore è inserito nel contesto del CCNL con specifico inquadramento che non può comportare mutamenti di mansione e di inquadramento.

Quanto rilevato al comma 601 risulta riferito all'impiego di risorse economiche per l'attuazione delle disposizioni dal 594-600 che non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Si legge infatti al comma 600 che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale sociosanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Al comma 601 si prevede che all'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Concludendo l'analisi della normativa preme rilevare che l'introduzione della figura di educatore professionale socio-pedagogico ha la funzione di definire le competenze in un determinato contesto che non è quello proprio e specifico dell'educatore professionale 520/98 precisando la diversità dei due profili sotto l'aspetto della funzione:

  • il primo appartenente ad una professione non organizzata in ordini e collegi
  • il secondo invece quale professione socio sanitaria organizzata in ordine e collegi e con attività professionale riservata ed esclusiva.

E' stata introdotta nella L. 205/2017 una "sanatoria" dei lavoratori che svolgono attività di educatore nel settore pubblico e privato privilegiando le indicazione della formazione prevista ed introdotta dalla L 92/2012 che agevola la formazione formale, informale e non formale prevista dall'Accordo di Lisbona e che consente il riconoscimento dell'intero percorso del lavoratore.

Tutto quanto sopra sembra poi vanificato nel contesto del comma 599 in cui, al contrario, viene concesso, per coloro che svolgono attività di educatore e sono stati assunti con tale qualifica e svolgono tale mansione da 12 mesi, di non poter essere sottoposti né a risoluzione del rapporto di lavoro né tanto meno di poter essere sottoposti a modifica della qualifica ma solo di non poter usufruire del titolo di educatore professionale socio-sanitario e socio-pedagogico risultano con ciò disponendo una violazione delle norme di cui all'art 2 e 3 della Cost. nonché della stessa L 92/2012.

Si ritiene di osservare che il mancato ottenimento del titolo come previsto dal comma 599 che, per chi ha effettuato l'attività lavorativa per 12 mesi, consente di mantenere inalterato il rapporto di lavoro senza essere sottoposti a licenziamento e/o a modifica dell'inquadramento, renderebbe oggettivamente inutile l'ottenimento del titolo per chi invece possiede i titoli e/o i requisiti previsti dai commi precedenti in ragione del fatto che il titolo non concede alcun beneficio di regolarità e/o di mantenimento del rapporto di lavoro.

 

Importantissimo chiarire che quanto è stato introdotto con la nuova normativa sarà oggetto di specifici decreti attuativi che si occupano degli aspetti pratici, burocratici e tecnici necessari per applicarli e sono provvedimenti necessari per completare gli effetti della norma stessa.

Non possiamo però non rilevare che la confusione dettata dalla norma riguarda aspetti che giocano bassamente e meschinamente sulla pelle di chi, a pieno diritto, ha acquisito un titolo di studio prima dell’avvento della normativa.

Si è rilevato falso quanto sostenuto più volte dall’Onorevole Iori e rilanciato e sostenuto da alcune testate specialistiche e da alcune associazioni, ovvero che la sua proposta di Legge mirava a stabilire il principio che per esercitare le professioni educative occorresse la Laurea.

In realtà il Comma 599 dell’art. 1 della L.205/2017 sostiene che il lavoratore che esercita la professione di educatore professionale senza titolo alcuno o con titolo diverso possa, in virtù di tale disposizione, continuare a lavorare anche nel contesto socio-sanitario seppure con un titolo difforme che non abiliterebbe alla titolarità della qualifica.

 

Per l'educatore professionale, è noto, non si è ancora completato il processo di definizione dei titoli equivalenti ed ora la stessa Legge 205 ha procrastinato l’applicazione temporale dettata dalla L.42 del 99.

ANEP è determinata a far si che coloro che operano attualmente possano accedere ai percorsi compensativi universitari che permettano loro di esercitare la professione con una abilitazione professionale, così come previsto dalla normativa.

 

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