RIPARTIRE PER AFFERMARE LA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE

Pubblicato il 05-01-2019 da Presidente Nazionale ANEP - ( 8399 letture )

 

Cominciamo questo nuovo anno con tante cose da fare, tante iniziative per continuare ad affermare una professione a tutto tondo ed autonoma. Nell’ultimo mese dello scorso anno, siamo intervenuti con più comunicati sui quotidiani on line, cercando di sottolineare gli effetti negativi di alcuni provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio e cercando di contrastarli perché hanno evidenti componenti lesivi della professione. La concitazione che ha portato all’approvazione della legge non ha giovato alla compiutezza della stessa nella parte che ci riguarda da vicino e non ha portato gli effetti desiderati; abbiamo ancora la responsabilità del cercare di far uscire la professione da questa fase confusa. Abbiamo atteso la pubblicazione del provvedimento per dare il nostro contributo e per comunicare le intenzioni di ANEP riguardo ai percorsi che intraprenderà.

Una premessa d’obbligo ai commenti che seguiranno: come ANEP ribadiamo la necessità primaria dell’inclusività di tutti coloro che esercitano la professione e lavorano nei servizi. Inclusività a nostro avviso non vuol dire cedere a facili sanatorie indiscriminate che abbassano la qualità dei professionisti e dei servizi. Il principio che sottende la professione deve essere la salvaguardia e la tutela dei bisogni di salute dei cittadini e dei destinatari dei servizi sociali e sanitari, oltre che naturalmente la qualità espressa negli interventi di risposta a bisogni complessi.

La Legge di Bilancio è stata approvata lo scorso 29 Dicembre e pubblicata il 31-12-2018 Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302. I provvedimenti inseriti nei commi della Legge che riguardano gli Educatori Professionali sono in tutto 8. Più in particolare ci concentreremo però sui seguenti che toccano direttamente la professione: 517, 537, 538, 539, 540, 541. Vi sono poi i commi 542 e 543 che citiamo per dovere di cronaca e rimandiamo alla VS lettura.

Comma 517

All’articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «…nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio educativi».

Commento: Il comma modifica il comma 594 della Legge di Bilancio della scorsa legislatura, ove erano già presenti riferimenti alla qualifica di EP socio pedagogico. Con l’ingegnoso pretesto di conseguire risparmi di spesa l’opposizione ha presentato e fatto passare il comma. Parliamo di pretesto perché si è cercato di fare leva su un presunto allarme sociale circa la possibilità di perdita di posti di lavoro nel settore socio-sanitario, possibilità che avrebbe coinvolto persone che vi lavorano esercitando la professione, senza avere titoli opportunamente abilitanti all’esercizio. Sembra che tutti abbiano dimenticato che di fatto la stessa Legge 205/2017 aveva già in sé un comma, il 599, che garantisce coloro che lavorano/lavoravano come EP senza abilitazione professionale. Si tratta di un vero colpo di mano, solo così possiamo chiamarlo, che rischia di mettere in discussione la riserva professionale nei campi che sono di esclusiva pertinenza dell’Educatore professionale normato dal 520/1998. Si finisce per sottrarre la legittimità di un settore riservato, ove l’esercizio è prerogativa di una professione sociosanitaria sanitaria normata e ordinata con la Legge 3/2018.

Altra questione concerne la sibillina frase “limitatamente agli aspetti educativi” non meglio specificati. Anche qui assistiamo ad un attacco alla legittimità della professione, come se l’Educatore professionale non operasse già nell’educativo e non fosse già abilitato a compiere il lavoro educativo nel settore sociale e sanitario. Dal mondo Accademico e da più parti sociali arriva un “No” netto alla proposta di unificazione della professione; ne prendiamo atto, chiaramente dissentendo. Sarebbe opportuna, da chi nega la figura unica, un po’ di coerenza. Se si vuole la differenziazione a tutti i costi bisognerebbe prendersi le responsabilità del caso. Ognuno dovrebbe rimanere nella propria riserva professionale. A questo punto l’E.P. socio-pedagogico non potrebbe in alcun modo spostarsi prendendo spazi nel socio-sanitario. Spazi che richiedono di rispettare i vincoli dettati dalle norme, come nel caso dell’E.P. socio-sanitario. Al contrario di quello che si dice, furbescamente si vuole “non cambiare niente mantenendo la divisione, ma allo stesso tempo mettere le mani su tutto”, depredando e portando via ad altri posti di lavoro, occupando il campo pur non avendo alcuna legittimità a farlo. Noi non la pensiamo così, lo abbiamo detto e dimostrato; senza unificazione i problemi continueranno a venire a galla, costringendo i Governi di turno a soluzioni normative parziali e non durature. Girano sul WEB pareri del tutto infondati riguardanti il fatto che passato questo Comma, tutti coloro che esercitano la professione senza abilitazione possono considerarsi salvi e fuori pericolo. Spiace spegnere queste disinvolte certezze. E’ noto che per esercitare in ambito socio-sanitario e sanitario, i servizi devono rispondere a regole e vincoli riguardanti accreditamenti che riguardano anche le figure professionali. Non basterà questo provvedimento per mettere in sicurezza le persone esercenti la professione, esiste ancora per loro il rischio dell’esercizio abusivo della professione che il Comma di per sé non risolve. Così si riaprirà nella prossima legge di Bilancio il triste teatrino delle Lobby che decidono sulla professione, cercando di modificare ancora una volta le norme a favore di questo o quell’interesse, presentando presunti problemi individuati all’ultimo istante e mai concordati con i professionisti tramite le loro rappresentanze.

La professione di Educatore professionale è un’attività incardinata nell’ambito delle professioni sanitarie e, per legge vigente, per praticare si ha bisogno di titoli abilitanti all’esercizio ed iscrizione all’albo. E’ stato costruito, con questo Comma, un bel “cavallo di Troia” nel quale far entrare tutti, con titolo o meno utilizzando dati sovrastimati a caso, a tre o cinque zeri (le stime reali dicono altro, dicono che siamo meno della metà:

https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/seconda-indagine-nazionale-sulla-figura-delleducatore-professionale/

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=3.2.1.2.7,)


 

Quanti di questi presunti 150.000 sono veramente Educatori professionali? con quali titoli esercitano la professione? Il Comma consente l’esercizio a professionisti (professioni) che con l’intervento educativo in ambito sociale e sanitario non hanno nulla a che vedere. Figure professionali di dubbia ascrizione che nella stragrande maggioranza non posseggono le competenze e i titoli che rientrano tra le professioni normate e legittimate dalla norma stessa. Per questo ANEP aveva chiesto al legislatore che in chiusura di Comma fosse aggiunto un riferimento che potesse includere l’esistente all’interno di un quadro ordinistico, per far sì che tutti gli esercenti potessero accedere all’interno di un quadro normativo di esercizio professionale stabile, duraturo e che restituisse legittimità professionale. Sarebbe bastato inserire una sola frase in questo emendamento che definisse la necessità di includere:

  • l’avvio di un processo di riqualifica per coloro che, provvisti di titoli diversi o addirittura sprovvisti di titoli, permettesse percorsi Universitari compensativi per il rilascio del titolo e della abilitazione all’esercizio.

  • In alternativa l’avvio di un sistema di crediti di formazione continua a compensazione delle carenze formative dedicato a questi esercenti. Cosa assolutamente possibile con il sostegno della Federazione nazionale degli Ordini la quale, in forza della sua Sussidiarietà, avrebbe potuto introdurre la previsione di un esame abilitante che caratterizzasse il professionista.

Se questo tipo di processo fosse stato accolto e inserito nella norma, avrebbe spento e sopito tutte le nostre resistenze. Così non è stato, e per questo confermiamo il nostro “NO” a detto Comma.

Riteniamo opportuno che venga apportata al più presto modifica sostanziale al 517 in altri provvedimenti “Omnia comprensivi” da parte del Governo. Modifiche che rendano obbligatoria l’iscrizione alle liste speciali per tutti coloro che senza titolo o con titoli non abilitanti, presenti nei sistemi di servizi pubblici o privati, indipendentemente dallo specifico servizio ove si esercita, svolgono la professione di Educatore professionale,

E’ questo, un intervento delicato e urgente che ha bisogno di immediatezza nei tempi. La politica decida sul da farsi. E’ da tempo che ANEP chiede con forza, a maggioranza e opposizione, che si arrivi ad una vera azione di riforma non legata a provvedimenti inseriti nelle leggi finanziarie che non risolvono i problemi strutturali e storici della figura professionale. Anche questa Legge di Bilancio ha creato un altro esempio di provvedimento iniquo, in conflitto con altre norme, in forza del quale rischiamo che si modifichino Leggi e regolamenti regionali relativi all’esercizio, apertura e accreditamento dei servizi e che questo a cascata si traduca in uno svilimento della figura professionale e in una contrazione della possibilità di occupazione lavorativa della stessa.

C’è anche un'altra questione di merito che non va dimenticata: la professione, in applicazione dell’articolo 5 della Legge 3/2018 è incardinata nel nuovo settore socio-sanitario. Questo potrebbe sviluppare un processo di costruzione di tavoli tecnici con Governo, Parti sociali, Sigle sindacali e con il CNOAS riguardo le modalità d’applicazione di detto articolo. Riteniamo questa una utile occasione per poter dare un segnale circa la riunificazione delle due figure di Educatore Professionale, socio-pedagogico e socio-sanitario nonché per il libero esercizio di una professione finalmente unitaria.

Per questo motivo riteniamo insensato e contro ogni tutela della salute dei cittadini e della professione, lo scenario prossimo, ovvero che nei servizi pubblici e privati, sociali e sanitari, possano co-esistere educatori professionali con differenti obblighi di esercizio: quelli obbligati dalla norma all’iscrizione all’Albo e/o alle Liste speciali, e altri EP che possono continuare a fare lo stesso identico lavoro senza nessun obbligo di rispondere a ordinamenti che qualificano l’attività professionale.

ANEP ha già chiesto un incontro alla dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore Generale Sistema Informativo del del Ministero della Salute, incontro che verterà sulla verifica delle condizioni per l’individuazione dei vincoli relativi all’esercizio della professione nel settore socio-sanitario. Ci auguriamo che la risposta che deriverà dall’incontro possa essere ragionevolmente che: l’Educatore professionale socio-pedagogico non abilitato e presente nei servizi, dovrà comunque iscriversi alle liste speciali previste negli Albi delle professioni sanitarie; questa indicazione potrebbe risolvere la questione già all’origine. Se così non fosse, proprio perché riteniamo detto Comma incongruo, foriero di disparità evidenti e lesivo della riserva professionale abbiamo già dato mandato ai nostri legali circa un qualificato parere sulla legittimità del presente Comma. Qualora le risposte dei Ministeri e del Governo fossero insufficienti o addirittura non congrui, in forza dei pareri legali, siamo pronti a impugnare la costituzionalità del Comma 517 in accordo con la Federazione nazionale dell’Ordine TSRM PSTRP.

Comma 537

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle Lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

 

Commento: Un comma molto contestato all’interno delle Professioni sanitarie Tecniche della riabilitazione e della prevenzione perché giudicato una sanatoria. Anche se parzialmente questo comma si avvicina alla sanatoria, giova ricordare che la realtà professionale vede la presenza da più di un ventennio, per la stragrande maggioranza delle professioni, di persone che esercitano tali attività in assenza di idoneo titolo abilitante. Crediamo che, al contrario, questo comma sia realistico di per sé e consenta, almeno per gli EP, una emersione impossibile da ottenere se non con una sorta di lista speciale che raccolga il vero numero della presenza nel sistema di cura, di esercenti senza titolo e abilitazione. Va precisato che ANEP continuerà a chiedere l’attivazione dei bandi di equivalenza in forza della Legge 42/99 articolo 4, che trovano conferma in questo Comma e su cui abbiamo chiamato a rispondere per mancata attivazione delle equivalenze il Ministero della Salute, il MIUR, La Presidenza del Consiglio per gli affari Regionali e la Conferenza Stato Regioni; attendiamo alla fine del mese di gennaio una pronuncia da parte del TAR del Lazio. Questo provvedimento ha peraltro in buona parte recepito quanto chiesto da ANEP sulla inclusione dettata dal principio di realtà. Basta farsi un giro nei servizi e constatare che sono tantissime le posizioni di esercizio professionale senza titolo specifico richiesto dalla norma; colleghi che esercitano, sono stati contrattualizzati come educatori professionali anche quando non avrebbero avuto le condizioni per farlo. Per questo ci sentiamo ancora una volta di dire che l’unica strada sarebbe potuta essere un anno zero per la professione, attraverso un provvedimento ad hoc; così non è stato, sempre per realismo si proverà a riunificare attraverso il dettato dei Commi presenti in finanziaria; tanti colleghi esercitano lavorando nei sistemi cura pubblici e privati senza titolo specifico, altri con lauree di altri ordinamenti, altri vincitori di pubblici concorsi pur non avendo titoli. Il Comma tenta di porre rimedio all’enorme bolla presente nella nostra professione fonte di caos nell’esercizio professionale. La strada della lista speciale non entusiasma, ma è l’unica opportunità. Come detto in Premessa, non vogliamo una categoria a due velocità. Vigileremo insieme alla Federazione nazionale degli Ordini, affinché siano chiare e trasparenti le procedure di iscrizione nelle liste speciali presenti nei 61 Ordini professionali territoriali, attraverso i costituendi Albi appositi nel 2019. Anche per questi colleghi, tantissimi, insisteremo nel proporre un sistema di formazione permanente che possa servire a ricondurre gli iscritti presenti nelle liste speciali all’interno dell’Albo professionale, magari attraverso un sistema di crediti formativi che consenta la riqualifica con rilascio di certificazioni e l‘abilitazione all’esercizio professionale.

 

Comma 538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.

Commento: Naturalmente per quanto riguarda la nostra professione ben vengano detti elenchi, a patto che siano veramente ad esaurimento non per cessata attività lavorativa (pensionamento dell’esercente), ma la chiusura di un periodo finestra (inizio e fine) di detti elenchi, fine che speriamo possa riguardare tutti gli iscritti colà presenti, in un processo di passaggio dall’elenco speciale all’Albo professionale, attraverso il suddetto sistema crediti.

Comma 539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Commento: Riguardo ai titoli di formazione regionale, quella adottata dal legislatore nei confronti di titoli pregressi che secondo la Legge n. 42/99 non sarebbero potuti essere ricondotti ad equivalenze o equipollenze, è una scelta che ci trova d’accordo. Di fatto si ha una conferma di quanto ANEP da tempo aveva proposto, concorde con la Federazione nazionale degli Ordini. ANEP aveva già espresso parere di conformità all’iscrizione per Albo ed Ordine senza che detti titoli fossero presenti nei due Decreti di equipollenza. Forse uno sforzo del legislatore nel riconoscere tutto il pregresso dei titoli, avrebbe giovato a molte altre posizioni che non attengono solo ai titoli regionali, essendo precedentemente la formazione anche in capo ai comuni, alle province, ed agli enti accreditati dalle istituzioni pubbliche locali e avrebbe sistemato molte altre vicende professionali ed umane.

Altra questione controversa riguarda il passaggio nel Comma: “…ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica”. Questo passaggio da chiarire riguarda la natura stessa dei titoli in possesso degli esercenti che chiedono l’iscrizione all’Albo e all’Ordine. Si rileva una poca chiarezza di fondo nella parte finale che lascia spazio ancora una volta a molteplici interpretazioni; tale “formazione specifica” si deve assumere come formazione erogata da enti pubblici o autorizzati dal pubblico? In quali termini estensivi o non si intende anche questo passaggio? Estendibile anche a tutti quei corsi erogati e mai autorizzati? Erogati da enti molti dei quali non più esistenti, anche di diritto privato? Il cui corso di studio come impianto generale e specifico non è assimilabile ai criteri dei primi in termini di contenuti, monte ore, annualità? Anche qui, nonostante questa sia una norma, avere un chiarimento da parte dei Competenti Ministeri e dalla Federazione consentirebbe di definire in maniera congrua i titoli esigibili per l’accesso alla iscrizione all’Albo professionale.

Comma 540

L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento: Si verifica in questo caso la soluzione di dare seguito alla tutela dell’occupazione, scongiurando la possibilità per chi esercita di poter continuare a farlo con obbligo di iscrizione ad una lista speciale. Questo è un Comma paradosso: da una parte si permette all’esercente di rimanere al suo posto, dall’altra la condizione riconosciuta non consente allo stesso alcuna possibilità di vedersi riconosciuta alcuna progressione o acquisizione di posizione funzionale all’interno dell’azienda. In poche parole sei autorizzato a rimanere al tuo posto di lavoro ma sei e rimani di serie B.

 

Comma 541

In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Commento: La non attivazione di corsi regionali o di altri percorsi formativi diversi da quelli abilitanti all’esercizio della professione non fa che confermare quanto già detto nel commento al Comma 517.


 

 

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