ANEP a difesa della professione davanti al TAR.

Pubblicato il 13-03-2019 da Presidente Nazionale ANEP - ( 6722 letture )

 

L'ANEP ha proposto, alcuni giorni or sono, ricorso davanti al TAR della Lombardia - con il supporto della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione - per impugnare la circolare del Welfare della Regione Lombardia inviata ai Direttori sociosanitari delle Agenzie di Tutela della Salute della Lombardia, che recita: “ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) pubblicata su GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, con il comma 517 ha modificato il comma 594 della legge 205/ 2017 in relazione all’attività degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti”; la circolare prosegue riportando il testo del suindicato comma 517 e poi, testualmente, espone: “Con questo emendamento si consente agli operatori professionali socio-pedagogici di esercitare la professione anche nei servizi socio-sanitari e della salute, come è previsto da molte delibere regionali in relazione agli standard di personale da garantire per l’esercizio e l’accreditamento. Si prega di dare pronta diffusione dell’informazione servizi addetti all’accreditamento e alla vigilanza in ambito sociosanitario e alle unità d’offerta interessate”.

Tale atto, emanato dalla Regione Lombardia, risulta lesivo dei diritti e degli interessi tanto delle persone che usufruiscono degli interventi, quanto degli Educatori Professionali e ANEP ha effettuato il massimo sforzo per contrastare la grave situazione da ciò derivante.

La Regione Lombardia, in tal modo, sostiene l'applicazione della normativa di cui al comma 517 della Legge 145 del 2018 interpretandola nella portata più estensiva e più foriera di criticità.

Si tratta di una battaglia giudiziaria molto importante e delicata, che arriva a coinvolgere la Corte Costituzionale e con cui ANEP mira a scardinare quella disparità di trattamento che mina la stessa base legale di un settore riservato, ove l’esercizio professionale è prerogativa di una figura normata e ordinata, oltre che da un  decreto ministeriale specifico, dalla Legge n. 3/2018 e, con essa dalle Leggi n. 42/1999, n. 251/2000, n. 43/2006, n. 24/2017, nonché dalle Leggi n. 833/1978 e dal D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; su tutte tali norme si staglia, per vero, l’art. 32 della Costituzione, con i suoi inderogabili valori di carattere prevalente, a salvaguardia dei cittadini.

Una peculiare questione concerne la sibillina locuzione “limitatamente agli aspetti socio-educativi” del comma 517, non meglio specificati. Anche in proposito si muove una insidia alle legittime prerogative della professione dell’Educatore Professionale, come se lo stesso non operasse già nell’ambito educativo e non fosse già abilitato a compiere il lavoro educativo nel settore socio-sanitario.

In buona sostanza, l’Educatore Professionale socio-pedagogico non può in alcun modo spostarsi e catturare spazi nel campo socio-sanitario: tali spazi, infatti, implicano il rispetto dei vincoli dettati dalle norme a tutela delle persone.

È del resto noto che per esercitare in ambito socio-sanitario e sanitario, i servizi devono rispondere a regole e vincoli riguardanti accreditamenti che attengono anche alle figure professionali  impiegate.

La professione di Educatore Professionale è un’attività incardinata nel novero delle professioni sanitarie e per praticarla occorre il possesso di un titolo abilitante, oltre che dell’iscrizione all’Albo del competente Ordine delle Professioni sanitarie in conformità al D.M. del 13.3.2018.

Il comma 517 introduce, quindi, un vero e proprio “cavallo di Troia” attraverso cui far entrare, nel settore sanitario, numerose persone che con l’intervento educativo in ambito sociale e sanitario non hanno nulla a che vedere.

A breve sarà fissata l'udienza per la discussione della sospensiva proposta avverso il suddetto provvedimento regionale, con il patrocinio del nostro legale. Ci si sta spendendo per fare chiarezza e salvaguardare tanto le persone assistite quanto i professionisti, anche attraverso la devoluzione della questione alla Corte Costituzionale in riferimento ai principi di razionalità dell'agire della Pubblica amministrazione e di garanzia delle prestazioni volte a tutelare l'integrità psicofisica delle persone ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

 

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