Obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS)

Pubblicato il 28-01-2020 da Eventi Formativi - ( 3092 letture )

 

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 pubblicato su G.U. n. 284 del 04/12/2019 è stato esteso, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) con modalità già previste dai D.D.M.M del 31/07/2015 e 27/04/2018, anche agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie titolari di Partita IVA, di cui al DM 13 marzo 2018.

I dati interessati, da inviare entro la data del 31 gennaio 2020, riguardano le prestazioni sanitarie erogate nel 2019 (01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019), svolte dai professionisti sanitari nei confronti di soggetti privati.

Si ricorda che l’iscrizione all’albo, istituito con Legge 3/2018, è condizione essenziale per l’esercizio della professione e il conseguente invio dei dati al Sistema TS

Pertanto, relativamente all’obbligo di iscrizione al sistema TS, non si rilevano criticità per coloro i quali sono stati iscritti dagli Ordini dopo il 31 dicembre 2019.

Invece, per quanto riguarda la possibilità di opposizione all’invio dei dati al Sistema TS, stante la retroattività del decreto, il primo anno può essere direttamente esercitata dal soggetto privato, fruitore della prestazione, tramite i canali del sistema TS e dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, si ribadisce che coloro i quali, regolarmente iscritti all’Ordine, trasmettessero tardivamente o in modo errato i dati al Sistema TS, sarà applicato quanto previsto dall’art. 3, comma 5-ter del D. Lgs. 175/2014, il quale prevede che “Per le trasmissioni da effettuare nel primo anno …non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1”.

Infine, per completezza d’informazione, si evidenzia che gli iscritti agli elenchi speciali, di cui al DM del 9 agosto 2019, in atto non hanno l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni erogate, poiché saranno inseriti in un successivo decreto.

 

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